Eu Citizens Living in Italy no longer need carta di soggiorno

Art. 19.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno
e al diritto di soggiorno permanente
1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di
esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata,
escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati
dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva
ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste
dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione
che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale
gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di
applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu'
dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il
cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a
prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di
soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3,
lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto
in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.
4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di
diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi
mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.
 
Art. 20.
Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
per motivi di ordine pubblico
1. Il diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, puo' essere
limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del
principio di proporzionalita' ed in relazione a comportamenti della
persona, che rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da
pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. La esistenza
di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali
provvedimenti.
3. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio
per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, si tiene conto
della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua
eta', del suo stato di salute, della sua situazione familiare e
economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio
nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.
4. I cittadini dell'Unione europea ed i loro familiari, qualunque
sia la loro cittadinanza, che abbiano acquisito il diritto di
soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere
allontanati dal territorio dello Stato solo per gravi motivi di
ordine e di sicurezza pubblica.
5. I cittadini dell'Unione europea che hanno soggiornato nel
territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni
possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che
mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato, salvo quando
l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore,
secondo quanto contemplato dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991,
n. 176.
6. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni
alla liberta' di circolazione sul territorio nazionale sono solo
quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione
mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o
parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non
possono giustificare l'allontanamento del cittadino dell'Unione e dei
suoi familiari.
7. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di
cui ai comma 1, 4 e 5 e' adottato dal Ministro dell'interno con atto
motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello
Stato, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero
in inglese. Il provvedimento di allontanamento e' notificato
all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e della durata
del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non puo'
essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica
il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non
puo' essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti
salvi i casi di comprovata urgenza.
8. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra
nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e'
punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
500 ad euro 5.000 ed e' nuovamente allontanato con accompagnamento
immediato.
9. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato
si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nel
provvedimento di cui al comma 7, ovvero quando il provvedimento e'
fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la
sicurezza dello Stato, il questore dispone l'esecuzione immediata del
provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio
nazionale.
 
Art. 21.
Allontanamento per cessazione delle condizioni
che determinano il diritto di soggiorno
1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia
la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a
mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno
dell'interessato, salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto,
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del
destinatario, con atto motivato e notificato all'interessato. Il
provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua
integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di
origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione, nonche' il
termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere
inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al
comma 1 non puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio
nazionale.
 
Art. 22.
Ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento
1. Avverso il provvedimento di cui all'articolo 20 e' ammesso
ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di
Roma.
2. Il ricorso puo' essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza dall'interessato. In tale caso la procura speciale al
patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare.
Presso le stesse autorita' sono eseguite le comunicazioni relative al
procedimento.
3. Il ricorso di cui al comma 1 puo' essere accompagnato da una
istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di
allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma,
l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione
giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che
mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.
4. Avverso il provvedimento di allontanamento di cui
all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede l'autorita' che lo
ha disposto. Il ricorso e' presentato, a pena d'inammissibilita',
entro venti giorni dalla notifica del provvedimento di allontanamento
e deciso entro i successivi trenta giorni.
5. Il ricorso puo' essere sottoscritto personalmente
dall'interessato e puo' essere presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
provenienza dall'interessato. In tale caso la sottoscrizione e'
autenticata dai funzionari presso le rappresentanze diplomatiche che
ne certificano l'autenticita' e ne curano l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana. Presso le stesse autorita' sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento.
6. La parte puo' stare in giudizio personalmente.
7. Contestualmente al ricorso puo' essere presentata istanza di
sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento.
Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del
provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale.
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del
provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso
ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi
essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza
possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine e alla
sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche
per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su
documentata richiesta dell'interessato.
9. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento
dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve
lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di
sospensione ai sensi del comma 7, il giudice decide con priorita'
sulla stessa prima della scadenza fissata per l'allontanamento.
10. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente
sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio
nazionale.
 
Art. 23.
Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza
italiana che siano familiari di cittadini italiani
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu'
favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non
aventi la cittadinanza italiana.
 
Art. 24.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15,
valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al
Fondo sanitario nazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della
data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 25.
Norme finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite
i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o
restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n.
52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
54.
3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Mastella, Ministro della giustizia
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella