Art. 19.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno
e al diritto di soggiorno permanente
1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di
esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata,
escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati
dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva
ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste
dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione
che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale
gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di
applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu'
dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il
cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a
prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di
soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3,
lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto
in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.
4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di
diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi
mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno
e al diritto di soggiorno permanente
1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di
esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata,
escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati
dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva
ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste
dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione
che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale
gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di
applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu'
dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il
cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a
prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di
soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3,
lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto
in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.
4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di
diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi
mezzo di prova previsto dalla normativa vigente.